Come viene riportato sul sito dell'UBI il giorno 11 dicembre 2012 è stata data attuazione all'intesa tra la stessa e lo stato Italiano.

Il testo riporta quanto segue:

"Oggi 11 dicembre 2012 la Prima Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati ha approvato l’INTESA stipulata dal governo con l’Unione Buddhista Italiana. Con questo atto si è concluso il lungo iter per il riconoscimento istituzionale del buddhismo nel nostro paese.

Il Consiglio Direttivo in questa occasione vuole ricordare la figura del promotore dell’Unione Buddhista Italiana, Vincenzo Piga per la sua visione e la sua opera e quanti hanno collaborato per ottenere questo straordinario risultato."

 

Con lo stesso atto la SG rimane al palo o dove sia mai arrivata. Oggi non ne fanno più menzione, almeno in modo aperto, sminuendo il fatto o, come accade sempre, facendo finta che la cosa non sia di alcun interesse.

Invece per chi non sapesse cosa significa la cosa ha la sua importanza e valenza. Tralasciamo pure il fatto che la Soka senza intesa non può partecipare alla spartizione dell'8‰ che già ha il suo peso. Detto questo una NON intesa significa in soldoni che la SG è oggi una associazione/ente e domani rimane una associazione/ente.

Per capirci meglio:

 

Il riconoscimento della personalità giuridica degli enti, associazioni o fondazioni di confessioni religiose presuppone come condizione ineludibile che si tratti di religioni i cui principi e le cui manifestazioni esteriori (riti) non siano in contrasto con l’ordinamento giuridico dello Stato.

La richiesta per il riconoscimento della personalità giuridica è presentata dal soggetto interessato al prefetto. Alla domanda deve essere allegato lo statuto dell’ente. Il riconoscimento viene concesso, su proposta del ministro dell’interno, con decreto del Presidente della Repubblica, uditi il Consiglio di Stato (che esprime un parere di legittimità) ed il Consiglio dei ministri (il quale si pronuncia in merito alla opportunità politica).

 

Le confessioni prive di intesa non esistono. Se non c’è l’intesa con lo Stato italiano, non c’è confessione religiosa.

 

In altre parole lo stato Italiano non le riconosce il titolo di CONFESSIONE RELIGIOSA a 360 gradi.

 

Come sanno tutti (vero?) le confessioni prive di intesa non esistono. Se non c’è l’intesa con lo Stato italiano, non c’è confessione religiosa.

 

Di seguito riportiamo uno schema dei vantaggi che si possono ottenere:

 

Vantaggio 1: In certi casi possono rifiutarsi di dare informazioni allo Stato relative all'auditing, ecc. Come conseguenza eventuali violazioni di legge di membri dello staff o persone del pubblico potrebbero rimanere sconosciute ai magistrati.

1. Ai ministri di culto della confessione, nominati a norma dello statuto dell'ente è assicurato il libero esercizio del ministero.

2. I medesimi non sono tenuti a dare a magistrati o altre autorità informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragioni del loro ministero.

 

Vantaggio 2: Completa libertà di accesso agli ospedali, alle case di cura o di riposo, per assistere altri membri.

1. Negli istituti ospedalieri e nelle case di cura o di riposo l'assistenza spirituale dei ricoverati e di altri ricoverati che ne facciano richiesta, è assicurata dai ministri di culto di cui all'articolo

2. L'accesso di tali ministri ai predetti istituti e case è a tal fine libero e senza limitazioni d'orario.

 

Vantaggio 3: Libertà di accesso agli istituti penitenziari, senza particolare autorizzazione.

1. Negli istituti penitenziari l'assistenza spirituale è assicurata dai ministri di culto designati.

2. A tal fine la l'ente trasmette all'autorità competente l'elenco dei ministri di culto responsabili dell'assistenza spirituale negli istituti penitenziari competenti per territorio. Tali ministri sono compresi tra coloro che possono visitare gli istituti penitenziari senza particolare autorizzazione.

3. L'assistenza spirituale è svolta a richiesta dei detenuti o delle loro famiglie o per iniziativa dei ministri di culto, in locali idonei messi a disposizione dall'istituto penitenziario. Il direttore dell'istituto informa di ogni richiesta avanzata dai detenuti il ministro di culto competente per territorio.

 

Vantaggio 4:  Possibilità di insegnamento nell'ora di religione.

1. La Repubblica italiana, nel garantire il carattere pluralistico della scuola pubblica, assicura agli incaricati designati, il diritto di rispondere alle eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Tale attività si inserisce nell'ambito delle attività facoltative finalizzate all’ampliamento dell’offerta formativa determinate dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della loro autonomia, secondo modalità concordate dall'ente con le medesime istituzioni.

 

Vantaggio 5: Celebrare in senso pieno i matrimoni.

1. La Repubblica italiana riconosce gli effetti civili ai matrimoni celebrati davanti ai ministri di culto della confessione aventi la cittadinanza italiana, a condizione che il relativo atto sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni nella casa comunale.

 

Vantaggio 6: Possibilità di assentarsi dal lavoro per una festa riconosciuta (quali poi, se hanno solo ingegnosamente sovrapposto quelle nazionali alle loro)

1. I membri dipendenti da enti pubblici o da privati o che esercitano attività autonoma è assicurato il diritto di astenersi dall'attività lavorativa per osservare la festività in calendario, con obbligo di recupero delle relative ore lavorative e senza diritto ad alcun compenso straordinario. In tale ricorrenza si considera giustificata l'assenza dalla scuola degli alunni appartenenti alla confessione, su richiesta dei genitori o di loro stessi, se maggiorenni.

 

Vantaggio 7: Protezione degli edifici di proprietà, ecc. Possibilmente non possono essere espropriati per pagare debiti o risarcire danni.

1. Gli edifici aperti al culto pubblico non possono essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti se non per gravi motivi e previo accordo.

 

Vantaggio 8: Gli organi appartenenti alle forze pubbliche non possono sempre entrare liberamente negli edifici di proprietà

1. Salvo i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare, per l'esercizio delle sue funzioni, negli edifici su indicati, senza aver dato previo avviso e preso accordi con i ministri di culto responsabili dell'edificio.

 

Vantaggio 9: Agevolazioni fiscali per gli edifici dell'organizzazioni.

1. Agli edifici di culto e alle relative pertinenze si applicano le norme vigenti in materia di esenzioni, agevolazioni tributarie, contributi e concessioni (con l'IMU di oggi...)

 

Vantaggio 10: Agevolazioni per la costruzione di nuovi edifici.

1. L'autorità civile tiene conto delle esigenze religiose fatte presenti dal Ente centrale per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto.

 

Vantaggio 11: Agevolazione per le emittenti radiotelevisive.

1. Tenuto conto che l'ordinamento radiotelevisivo si uniforma ai principi di libertà di manifestazione del pensiero e di pluralismo dettati dalla Costituzione, nel quadro della pianificazione delle radiofrequenze si terrà conto delle richieste presentate dalle emittenti gestite dalle congregazioni ed enti facenti parte della confessione, operanti in ambito locale, relative alla disponibilità di bacini di utenza idonei a favorire l'economicità della gestione e un'adeguata pluralità di emittenti in conformità della disciplina del settore.

 

Vantaggio 12: Agevolazione fiscale.

1. Agli effetti tributari gli enti della confessione civilmente riconosciuti aventi fine di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione.

 

Vantaggio 13: Maggiore indipendenza relativamente all'amministrazione degli enti.

1. La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione degli enti della confessione civilmente riconosciuti si svolgono sotto il controllo della sede centrale e senza ingerenza da parte dello Stato, delle Regioni e degli altri enti territoriali.

 

Vantaggio 14: Esenzione fiscale dei versamenti in denaro fatti dai seguaci all'organizzazione.

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro, fino ad un importo di circa 1.000 euro, a favore dell'ente centrale, degli enti da essa controllati e delle congregazioni locali, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza.

 

Vantaggio 15: Quota dell'otto per mille.

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, la confessione concorre con lo Stato, con i soggetti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente, alla ripartizione della quota, pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La Repubblica Italiana prende atto che la confessione utilizzerà le somme devolute a tale titolo dallo Stato per scopi umanitari, assistenziali, scientifici e culturali da realizzarsi anche in paesi esteri. La confessione potrà devolvere dette somme anche per la realizzazione e la manutenzione degli edifici di culto.